Dichiarazione di Conformità dell’Impianto Elettrico

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici mentre quella conosciuta come “dichiarazione di conformità degli impianti” è il documento rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente, invece, è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto ministeriali, oltretutto, sono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per eventuali rogiti e lavori di ristrutturazione.

La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso erroneamente, non viene richiesto. La “conformità” infatti descrive come è stato realizzato l’impianto e secondo quali norme tecniche. Nel caso in cui l’intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata, ma deve tenere comunque conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità dell’impianto.

Perché è obbligatoria?

In Italia si verificano mediamente 5 infortuni elettrici mortali ogni settimana, metà dei quali di origine domestica.  La maggior parte degli infortuni domestici (circa 45.000 all’anno) sono causati dagli impianti di bassa tensione non realizzati o mantenuti conformi alla norma, ed in misura minore dai componenti elettrici e dall’errore umano. Il luogo domestico meno sicuro, per esempio, risulta essere il locale bagno. Circa il 10 – 15% di tutti gli incendi hanno origine dall’impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici ad esso collegati, il che equivale ogni anno a circa 5000 incendi  “elettrici”  nel  nostro  Paese.

Ridurre drasticamente questi numeri e quindi aumentare la sicurezza delle nostre case è possibile, per questo dal 2008 ogni nuovo impianto elettrico deve essere dichiarato conforme alle normative vigenti e realizzato con prodotti certificati.

Quando un impianto si può considerare a norma?

Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono norma, ma disciplina le modifiche su impianti esistenti o la realizzazione di nuovi. La prima cosa da considerare per sapere se un impianto è a norma, è conoscere in quali anni è stato realizzato o modificato.

Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell’epoca. Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni. Attenzione la DIRI è applicabile solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 e non vengano minimamente modificati.

Gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati se:

 

Obbligo del committente

Il committente ha l’obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti a imprese abilitate in base ai requisiti prescritti dalla legge. Per verificare l’abilitazione dell’impresa occorre consultare i dati del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Obblighi dell’impresa installatrice

L’impresa ha l’obbligo di utilizzare i modelli previsti dalla normativa (sono ritenuti validi anche prestampati o dichiarazioni personalizzate a condizione che riportino tutti gli elementi previsti dalle norme) e compilare le dichiarazioni in maniera chiara, leggibile e completa dei dati prescritti. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare, legale rappresentante o responsabile tecnico. Al termine dei lavori l’impresa rilascerà la dichiarazione di conformità al committente.
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori dovrà inoltre depositare una copia della dichiarazione di conformità presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune dove è stata svolta l’istallazione dell’impianto; tale ufficio inoltrerà il documento alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa.

Il certificato di conformità va integrato con:

Sanzioni

Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte.

I progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.

Anche i committenti (proprietari di casa o comunque chi commissiona il lavoro) possono essere soggetti a sanzione amministrativa se affidano i lavori ad un’impresa non certificata.

Volete adeguare il vostro impianto alle normative vigenti e rendere la vostra casa più sicura?

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